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Giovedì, 28 Marzo 2024
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Prg di Gallipoli, nuove grane dal Consiglio di Stato

Accolti i ricorsi in appello di numerosi imprenditori e proprietari privati che contestavano l'iter di approvazione del Piano regolatore da parte di Regione e Comune, e che prevede "restrizioni"

Nuove grane in arrivo per lo strumento di Pianificazione Urbanistica del Comune di Gallipoli? Alla vigilia di Pasqua ecco la sentenza del Consiglio di Stato a cui si erano appellati numerosi imprenditori e proprietari privati per contestare le nuove prescrizioni del Prg gallipolino in particolare nella zona ricadente l'area della litoranea sud e a ridosso del parco di Punta Pizzo. A quanto riferito dal legale dei ricorrenti privati la recente sentenza del Consiglio di Stato definisce che: "Sono illegittimi gli atti di approvazione del Piano regolatore generale del Comune di Gallipoli con riferimento alle aree di proprietà di numerosi privati che ne avevano contestato il procedimento di formazione". È quanto emergerebbe dalla lettura del dispositivo giuridico disposto dalla seconda Sezione del Consiglio di Stato che, in sede di esame dei ricorsi straordinari al Capo dello Stato proposti da numerosi proprietari di vaste aree site in zona Pizzo, tra cui la Smav Immobiliare Srl, Costa Salentina Srl e Praja del Sud S.p.A, ha fissato un importante paletto nella querelle giuridica instauratasi tra i privati ricorrenti da un lato e l'ente civico gallipolino e la Regione Puglia dall'altro.

Nello specifico i ricorrenti, patrocinati dal legale professor Ernesto Sticchi Damiani, avevano chiesto l'annullamento del nuovo Prg del Comune di Gallipoli poiché "in sede di approvazione regionale dello strumento pianificatorio e di successivo recepimento comunale dello stesso, erano state introdotte, senza alcun contraddittorio con i privati, rilevanti modifiche della disciplina urbanistica delle aree in loro proprietà". In particolare, i ricorrenti avevano evidenziato come tali modifiche del Prg, apportate nella fase conclusiva del procedimento, fossero chiaramente peggiorative delle situazioni preesistenti, perché comportanti un cambiamento sfavorevole della precedente destinazione urbanistica delle aree di loro proprietà. "A fronte di tali doglianze" spiegano dallo studio Sticchi Damiani, "i giudici di Palazzo Spada si sono chiaramente espressi in favore delle argomentazioni giuridiche prospettate dalla difesa dei ricorrenti, stabilendo che nessuna modificazione peggiorativa delle previsioni contenute nell'iniziale provvedimento di adozione del Prg poteva essere introdotta senza la garanzia di una adeguato contraddittorio con i privati, da assicurarsi attraverso il coinvolgimento e la partecipazione di questi ultimi anche nell'ultimo stadio del procedimento di approvazione del Prg. L'attesa pronuncia del Consiglio di Stato conduce dunque all'annullamento delle previsioni del Prg riguardanti numerose aree in zona Pizzo nella proprietà dei ricorrenti".

La vicenda, è inutile dirlo è di quelle contraddittorie i cui esiti stando, a quanto espresso dai legali dei ricorrenti dovrebbero portare allo "stralcio" delle previsioni del Prg su numerose zone dell'area Pizzo e quindi, in buona sostanza, ad una ripubblicazione del Piano per consentire le eventuali controdeduzioni dei soggetti privati "penalizzati" dalle nuove prescrizioni pianificatorie. Vicenda che richiama e ripercorre quella dell'estate scorsa portata avanti dalla "Torre del Pizzo Investimenti" contro le "riconversioni" urbanistiche dettate dal nuovo Prg gallipolino e la relativa perimetrazione del Parco naturale "Isola di Sant'Andrea- litorale Punta Pizzo". Nell'agosto scorso il Tar di Lecce aveva accolto (con sentenza n. 2388/08) il ricorso proposto dalla Torre Pizzo, annullando, nei limiti dell'interesse fatto valere in giudizio, l'approvazione del Prg ed ordinando la ripubblicazione dello strumento urbanistico per consentire alla società ricorrente di interloquire con gli enti titolari del potere di pianificazione, presentando osservazioni sulla declassificazione (rispetto al Prg adottato) dei terreni di sua proprietà. Mentre ancor prima la Corte Costituzionale aveva fugato (con sentenza n.241/08) ogni dubbio sulla legittimità costituzionale della legge istitutiva del Parco naturale regionale "Isola di S. Andrea e litorale di Punta Pizzo", rigettando le questioni di legittimità costituzionali rimessele dal Tar di Lecce. Come spiegò già allora l'avvocato del Comune di Gallipoli, Andrea Angelelli: "il Tar di Lecce in quel caso non ha mosso alcuna censura di merito alle scelte pianificatorie della Regione Puglia e del Comune di Gallipoli, ma ha solo stabilito che deve esser reintegrata la pienezza del contraddittorio nella fase di approvazione del Prg. Ora il Comune di Gallipoli e la Regione Puglia potevano decidere se impugnare tale pronuncia, ponendosi la stessa in contrasto con altre statuizioni dei giudici amministrativi, secondo cui invece nella fase di approvazione del Prg non è necessaria l'osservanza di particolari garanzie partecipative".

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