rotate-mobile
Gallipoli Gallipoli

Tassa sui rifiuti in spiaggia. I lidi non devono pagare per l’intero anno

La Commissione tributaria ha accolto i ricorsi di Federbalneari presentati per conto di tre gestori di stabilimenti di Gallipoli sul calcolo della vecchia Tarsu per l'intero anno. "Il Comune deve calcolare la tariffa su base stagionale"

GALLIPOLI – Un no deciso al pagamento annuale della tassa sui rifiuti per tutto l’anno sull’arenile in concessione e di pertinenza degli stabilimenti balneari. E quindi il calcolo, ai fini dell’imposizione dell’ormai ex Tarsu, deve essere effettuato da parte dei Comuni su scala stagionale. Ovvero nell’arco temporale di reale utilizzo del bene demaniale e comunque inferiore all’anno solare.

E’ quanto stabiliscono tre recenti pronunce della Seconda sezione della Commissione tributaria provinciale di Lecce che hanno accolto altrettanti ricorsi partiti da alcuni lidi di Gallipoli tutti associati a Federbalneari Salento. I gestori delle strutture balneari, tramite l’assistenza legale dell’associazione di categoria, avevano infatti impugnato i criteri di calcolo della vecchia imposizione della Tarsu degli ultimi anni adottati dal Comune di Gallipoli.

La vicenda ricostruita da Mauro Della Valle, presidente di Fedebalneari Salento, è nata allorquando i titolari degli stabilimenti balneari Lido Piccolo, Lido Baia Verde e Residence Le Dune si sono visti recapitare una richiesta di pagamento della Tarsu riferita all’arenile e quantificata sulla base dell’intero anno solare.

Da qui è partito il ricorso proposto con il legale Danilo Lorenzo il quale ha evidenziato, secondo la sua tesi, la “illegittimità della imposta riferita ad un bene che ha un utilizzo, ai fini Tarsu, temporaneo e comunque a carattere prettamente stagionale e inferiore all’intero anno solare, con conseguente applicazione della tariffa in base all’uso effettivo del bene”. Tale principio ha superato il vaglio della Commissione tributaria provinciale di Lecce la quale ha accolto quindi i ricorsi ritenendo equa una imposizione fiscale riferita all’arenile quantificata sulla base dell’utilizzo temporaneo e stagionale. E riconducibile ai sei mesi.

“Le pronunce della Commissione tributaria” dice in merito Mauro Della Valle, “hanno il pregio di raggiungere un obiettivo di equità fiscale laddove, pur ribadendo l’importanza della imposizione, ne viene parametrato l’importo a principi di giustizia considerato che durante la stagione invernale le spiagge non hanno alcuna attitudine alla produzione di rifiuti”.

Anche il legale dell’associazione, l’avvocato Danilo Lorenzo, che ha patrocinato i ricorsi, è soddisfatto del risultato ottenuto e del principio sancito dai giudici tributari. “In presenza di situazioni che obiettivamente possono portare ad una minore utilizzazione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani” dice il legale, “è corretta ed apprezzabile una interpretazione della norma che tenga conto di tale situazione, anche ai fini del calcolo della tassa dovuta parametrata alla particolare natura ed utilizzo del bene”.

Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Tassa sui rifiuti in spiaggia. I lidi non devono pagare per l’intero anno

LeccePrima è in caricamento