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Aumento della Tarsu per strutture alberghiere, Tar dà ragione al Comune di Gallipoli

Il Tribunale amministrativo di Lecce ha rigettato il ricorso presentato dall’Associazione degli operatori turistici della Città bella. Questi ultimi hanno lamentato sia l’aumento della tassa sui rifiuti, sia la disparità di trattamento rispetto alle utenze domestiche

GALLIPOLI – E’ un’importante sentenza quella che giunge dal Tar di Lecce, specie con la stagione estiva ormai alle porte. Il Tribunale ha, infatti,  rigettato il ricorso proposto dall’Associazione operatori turistici di Gallipoli e dai proprietari di nove strutture alberghiere. Ha, piuttosto, affermato la legittimità del regolamento adottato nel 2008 dal Comune di Gallipoli, difeso dall’avvocato Pietro Quinto, per la determinazione della tassa di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, la Tarsu.

L’associazione ha presentato il ricorso per lamentare della tassa trasferita agli alberghi, indicando una “ingiustificata proporzione della determinazione comunale rispetto alla tariffa applicata per le utenze domestiche e a quelle applicate negli anni precedenti per le strutture alberghiere”.

Il Tribunale amministrativo ha affermato che l’ente locale gallipolino ha, invece, dato correttamente conto delle ragioni che hanno comportato l’aumento delle tariffe. Ciò anche in applicazione di una precisa norma di legge secondo cui le amministrazioni locale devono determinare la tariffa in relazione al costo complessivo del servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito, oltre che del tasso di inflazione programmato.

I giudici hanno evidenziato che la delibera del Comune di Gallipoli, pur incrementando gli importi della tariffa, ha rappresentato un atto dovuto: quelle tariffe erano invariate dal 2001 mentre alla data del 2008 i costi del servizio erano aumentati di oltre il 50 per cento.

Il Tar, recependo le tesi difensive del legale Quinto, ha anche affrontato la questione della disparità di trattamento rispetto alle utenze domestiche, rilevando che la tassa dev’essere commisurata tenendo conto sia dell’uso cui sono destinati i locali, ma anche e soprattutto della quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani producibili.

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