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Giovedì, 28 Marzo 2024
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Servizi essenziali sul lido, il Comune dice no. Ma il Tar dà ragione all'albergo

Il Tar di Lecce, con una sentenza pubblicata lo scorso 18 settembre, ha accolto il ricorso del titolare dell'hotel "Miramare", a Lido Conchiglie, che si era visto rifiutare dal comune la richiesta per l'abbattimento delle barriere architettoniche

GALLIPOLI – Sarebbero decine e decine i ricorsi partiti dai balneari salentini verso il Tar di Lecce. Richieste che, prima di finire sui tavoli del Tribunale amministrativo, sono passate dagli uffici tecnici dei comuni costieri, poi, puntalmente rispedite al mittente con un secco “no”. Al centro della questione, la domanda di ampliamento del demanio da parte dei gestori dei lidi. I quali vorrebbero utilizzare le cosiddette “zone relitte” - piccole aree di 20, 30 metri quadrati di superficie non sfruttate e comunque già ricadenti nella loro concessione demaniale -, per realizzare invece servizi igienici, spogliatoi, docce, passaggio per le persone diversamente abili, infermeria, eccetera, in altre parole per offrire alla propria clientela tutta una serie di “servizi essenziali”. 

Ora, però, il Tar di Lecce, con una sentenza pubblicata lo scorso 18 settembre che potrebbe rappresentare  un precedente,  ha accolto il ricorso di un associato Assobalneari, il titolare di una piccola concessione demaniale funzionale alla sua struttura alberghiera, l’hotel “Miramare”, che sorge a Lido Conchiglie, nel territorio comunale di Gallipoli. Proprio per quella spiaggia l’imprenditore, difeso dall’avvocato Danilo Lorenzo, si era vista negata la possibilità di ampliare la propria area, in concessione demaniale, al fine di poter permettere la realizzazione dei servizi essenziali alla balneazione, nonché opere finalizzate all’abbattimento delle barriere architettoniche.

Ma il Comune di Gallipoli – stando a quanto si legge in una nota diramata da Assobalneari Salento - aveva negato la richiesta, sostenendo che “l’attuale concessione demaniale consente la possibilità di mantenere ombrelloni e sedie sdraio. Nel casi di specie l’originaria concessione andrebbe a modificarsi in una struttura che assume i connotati di uno stabilimento balneare e tale circostanza non è prevista”. Quanto basta per ritenersi  impossibilitato a rilasciare autorizzazioni in assenza del Piano comunale delle coste.​

Il Tar di Lecce ha dato ragione alla tesi sostenuta dal ricorrente, privilegiando la importanza della realizzazione dei servizi essenziali e funzionali alla concessione demaniale e la legittimità dell’ampliamento dell’area in concessione necessaria per permettere la realizzazione delle opere sopra descritte. I giudici amministrativi hanno invece sostenuto la fattibilità di tali opere e la legittimità della richiesta di ampliamento della concessione demaniale anche in assenza del Piano comunale delle coste.

“Sono particolarmente soddisfatto della statuizione dei giudici amministrativi - ha affermato Mauro Della Valle, presidente di Assobalneari - poiché tale pronuncia conferma quanto sia importante fornire servizi adeguati sulle nostre aree in concessione demaniale e permettere una offerta turistica sempre più adeguata alle esigenze della clientela. Ciò che mi fa particolarmente gioire è anche l’affermazione del principio della necessità di realizzare le opere finalizzate ad abbattere le barriere architettoniche e permettere una agevole fruibilità delle spiagge anche ai soggetti diversamente abili e ciò nonostante la mancanza di Piani Comunali delle Coste e di quant’altro si potrebbe frapporre a tali principi”. 

Secondo il legale Lorenzo, “il Tar ha privilegiato il concetto di ‘servizi essenziali’ legittimandone la realizzazione anche su area originariamente non in concessione, permettendone l’ampliamento nei limiti necessari a tale necessità, anche nella ipotesi in cui le aree limitrofe (laterali nel caso di specie) non presentino le caratteristiche dei ‘relitti demaniali’ e nelle more dell’approvazione del Piano comunale delle coste. La statuizione del Tar di Lecce si inserisce in un orientamento giurisprudenziale in cui il concetto di servizio si fonde con la finalità stessa della concessione demaniale, sempre più orientata a garantire una offerta soddisfacente e competitiva,m sempre nel pieno rispetto delle norme di legge esistenti e dell’ambiente circostante, vero ed unico bene primario ed essenziale”.

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